MiCA, stablecoin e tasse: cosa cambia?
Di Davide Grammatica
Il MiCA ha portato chiarezza e un perimetro normativo funzionale per l’industria crypto, ma anche cambiamenti relativi alla fiscalità
La regolamentazione delle stablecoin
Il “Markets in Crypto Assets Regolamento” (MiCA) segna nell’Ue una svolta storica, delineando un perimetro nuovo normativo per tutti i partecipanti al mercato delle criptovalute.
Questo vale, in primo luogo, per tutta la CeFi, con un regolamento che conseguentemente ha escluso settori come DeFi e NFT per inserirli in un’ulteriore regolamentazione in un secondo momento date le differenze alla base. Le stablecoin occupano invece una posizione che sta nel mezzo, e per questo proprio questi asset sono in questi giorni alle prese con un processo di adeguamento alle normative. Le stable rientrano infatti nella categoria “e-money”, e sono soggette a nuovi limiti di emissione e transazione.
In questo contesto, Circle è il primo emittente ad aver ottenuto la licenza EMI (Electronic Money Institution), ovvero la condizione necessaria perché una stablecoin possa rientrare all’interno del nuovo quadro normativo europeo.
L’operazione ha compreso anche l’emissione da parte di Circle Mint France di EURC, una nuova stablecoin supportata dall’euro, prendendo in contrattempo chi invece si è dovuto ritrovare a rimuovere dai vari exchange diverse stable basate sull’euro (EURT di Tether, per esempio).
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Attenzione sul fronte fiscalità
Occorre segnalare rispetto a questo punto che, con USDC e EURC diventati i primi e-money token MiCA compliant, questi asset, se scambiati con altre criptovalute, potranno generare fattispecie fiscalmente rilevanti, realizzando quindi potenziali plusvalenze o minusvalenze.
E si badi, lo scambio con stablecoin “non e-money”, come potrebbe essere PAXG, significa solamente posticipare il momento impositivo, ma non evitare le imposte. Come ha segnalato anche Crypto Fisco, infatti, un’operazione BTC>PAXG>USDC>FIAT si trascinerebbe dietro il costo di carico e quindi “pagheremo comunque le imposte nell’ultima conversione”.
Come segnala la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di scambio tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, “il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività acquisita per effetto dello scambio corrisponde al valore di carico in euro della cripto-attività ceduta in permuta”.
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