Quali crypto e stablecoin non sono fiscalmente rilevanti?
Di Gabriele Brambilla
Quali crypto e stablecoin non sono fiscalmente rilevanti? Ce lo siamo chiesti e abbiamo provato a rispondere nel modo più chiaro possibile

Introduzione
Torniamo ancora una volta in territorio di tasse e dichiarazioni cercando di rispondere a una domanda secca: quali crypto e stablecoin sono fiscalmente rilevanti?
Indice
Le fattispecie impositive sulle crypto
Prima di guardare alle stablecoin, scopriamo tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti del mondo delle criptovalute. Le categorie in questione sono quattro:
- Plusvalenze derivanti da rimborso di cripto-attività. Caso abbastanza raro; esempio: otteniamo un rimborso dopo il fallimento di un exchange.
- Plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di cripto-attività. Si tratta principalmente della conversione da criptovaluta a fiat currency come l’euro. Inoltre, rientra nella casistica anche l’acquisto di beni o servizi pagando in crypto.
- Plusvalenze derivanti da permuta (scambio) di cripto-attività. Riguarda lo scambio di crypto diverse tra loro, secondo la distinzione fornita dal MiCAR. Il tema è complesso e richiede ulteriori pronunce da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Al momento, alcune categorie di asset sono considerate differenti. Ad esempio, gli NFT sono diversi da coin e token; quindi, vendere un NFT in cambio di una criptovaluta come ETH è una fattispecie fiscalmente rilevante.
Quanto alle stablecoin, vendere bitcoin in cambio di USDC dà vita a una fattispecie fiscalmente rilevante. Ciò invece non accade con gli Asset-Referenced Token (tipo Pax Gold). - Proventi da detenzione di cripto-attività. Ci riferiamo ad attività quali earn e via dicendo.
Approfondiamo un punto importante per non generare confusione.
La conversione o l’acquisto di beni e servizi in crypto sono fattispecie fiscalmente rilevanti, ma non generano in automatico imposte. Infatti, deve esserci una plusvalenza per dar vita all’evento tassabile; essa è data da un semplice calcolo: prezzo di vendita della crypto – prezzo di acquisto. Se il risultato è positivo avremo generato una plusvalenza; al contrario, potremmo avere meno capitale rispetto a quello di partenza e di conseguenza una minusvalenza.
Quindi, vendere bitcoin e ottenere USDC, oppure acquistare un computer pagando in Solana rappresentano fattispecie fiscalmente rilevanti. Tuttavia, se questi bitcoin e Solana li vendiamo/scambiamo a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, non dovremo pagare alcuna tassa.
Leggi di più: tassazione crypto in Italia
Terminologie e fattispecie
Gli e-money token sono delle cripto-attività che mantengono il valore stabile riferendosi a quello di una valuta ufficiale, come ad esempio l’euro o il dollaro.
Gli asset-referenced token mirano a mantenere il valore stabile riferendosi a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli e-money token rientrano nella sfera della valuta elettronica. Lo scambio tra criptovaluta ed e-money token garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale della valuta fiat seguita dall’e-money token. Quindi, l’atto è fiscalmente rilevante e potrebbe dare vita a imposizione in caso di plusvalenza.
Al contrario, lo scambio criptovaluta-asset referenced token non è fiscalmente rilevante perché viene a mancare la classificazione di moneta elettronica e la certezza del rimborso del credito al valore nominale.
Quali sono le crypto e stablecoin fiscalmente rilevanti?
Oltre agli scambi tra crypto e fiat, dicevamo che sono fiscalmente rilevanti le conversioni tra crypto di categoria diversa, incluse le stablecoin con licenza MiCAR.
Le stable con licenza consistono in un gruppetto ancora ristretto in cui spicca USDC, che ha ottenuto il via libera a luglio 2024. Invece, crypto come DAI e Pax Gold non fanno parte di questa cerchia e non sono considerate degli e-money token, categoria che invece include proprio USDC.
Resta aperto il tema USDT. La nota stablecoin di Tether non ha ancora ottenuto la licenza e quindi non rientra ufficialmente tra gli e-money token, seppur possa avere le caratteristiche per farlo.
I pareri a riguardo sono contrastanti e il dibattito è acceso. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe produrre un documento di prassi che espone il suo punto di vista, anche se questo potrebbe creare degli attriti con le normative.
Esempi finali:
- Non è fiscalmente rilevante la vendita di BTC in cambio di ETH (scambio tra cripto-attività dello stesso gruppo);
- È fiscalmente rilevante la vendita di BTC in cambio di USDC (scambio tra una criptovaluta e un e-money token);
- Non è fiscalmente rilevante la vendita di BTC in cambio di DAI;
- È fiscalmente rilevante la vendita di BTC in cambio di un NFT (scambio tra cripto-attività differenti).
Ripetiamo in chiusura: fiscalmente rilevante non significa che le tasse sono dovute, dipende dall’esistenza o meno di una plusvalenza.