The Rock Trading dichiara fallimento. Come recuperare le criptovalute?
Di Luca Boiardi
The Rock Trading ha dichiarato fallimento. Abbiamo interpellato un curatore fallimentare per capire come recuperare i propri depositi.
Interpelliamo un esperto
Poiché le procedure di fallimento e liquidazione aziendale sono precisamente normate dalla Legge italiana e seguono procedure specifiche, abbiamo deciso di interpellare un esperto.
Il Dott. Andrea Russo è commercialista e curatore fallimentare con studio a Bologna ed anni di esperienza.
Conosce bene anche il settore delle criptovalute (è noto sul web con il brand Crypto Fisco).
Vi condivido, per completezza e per darvi modo di verificare di persona le informazioni, i suoi contatti e canali web.
Dichiarata la liquidazione giudiziale di The Rock Trading S.r.l.
Con Sentenza del Tribunale di Milano del 14/04/2023, visionabile a questo link, è stata dichiarata la liquidazione giudiziale (ex declaratoria di fallimento) del noto Exchange italiano The Rock Trading S.r.l., d’ora in avanti “TRT”.
In questo articolo andremo ad analizzare quali saranno le modalità per i creditori, cioè chi deteneva criptovalute o fondi su TRT, di recuperare le stesse o presumibilmente parte di esse.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale, è compito del curatore, provvedere ad una migliore liquidazione dell’attivo possibile, per provvedere alla soddisfazione del c.d. ceto creditorio.
Nel caso di specie l’attivo della procedura sarà composto quasi esclusivamente da criptovalute, di cui al momento non è noto nemmeno agli organi della procedura quale possa essere l’ammontare.
Ciò rende allo stato impossibile stimare quale sarà la percentuale del riparto (fase della procedura in cui vengono appunto restituite le somme, o parte di esse, ai creditori).
Come comportarsi quindi se detenevate criptovalute su The Rock Trading e quindi siete ad oggi creditori?
Termini e formalità della procedura
Ci sono dei termini e delle formalità da rispettare, disciplinate dall’art. 201, 3° comma, del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza.
Per far valere il proprio credito, dovrete presentare la c.d. “domanda di insinuazione allo stato passivo”, da trasmettere all’indirizzo pec della procedura, entro 30 giorni dall’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Come fare?
La Sentenza di apertura liquidazione giudiziale di TRT ha stabilito l’esame dello stato passivo (giorno nel quale, in udienza, il Giudice Delegato della procedura esamina le domande presentate dai creditori e le proposte di ammissione avanzate dal curatore), per il giorno 25.10.2023.
Ciò significa che avrete tempo fino al giorno 25.09.2023 (30 giorni prima dell’udienza) per presentare la vostra domanda di insinuazione, da trasmettere esclusivamente via pec all’indirizzo: lg203.2023milano@pecliquidazionigiudiziali.it
Contenuto della domanda
La domanda che presenterete, dovrà contenere determinati elementi che di seguito si elencano sinteticamente (per approfondimenti v. art. 201 Codice della crisi):
- l’indicazione della procedura a cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- l’ammontare del proprio credito;
- l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione (nel vostro caso probabilmente la natura del vostro credito sarà chirografaria, in questo caso si può omettere il presente punto);
- l’indirizzo pec sul quale si richiede di ricevere ogni futura comunicazione.
Attenzione perché la domanda non è ammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai punti 1,2,3.
Allegati necessari alla domanda
Alla domanda devono essere poi allegati i documenti dimostrativi del vostro credito.
Per quanto riguarda i suddetti elementi, si consiglia di allegare quanto segue:
- profilo utente da cui si evincano i vostri dati personali tra cui (nome, cognome, ID ed indirizzo email).
- saldo del vostro portafoglio sia in criptovalute che in euro;
- CSV contenente tutte le transazioni da voi effettuate;
- contabili dei bonifici di versamento ed eventuali prelievi e/o copia degli estratti conto da cui si evincano le movimentazioni (formato PDF);
- email ricevute per attivazione account e qualsiasi altra operazione.
Per trasparenza è giusto specificare che la domanda può essere trasmessa anche personalmente, quindi non è obbligatoria l’assistenza di un professionista, il quale però è vivamente consigliato, salvo il caso in cui si tratti di piccole somme.
In questo caso e nell’ipotesi in cui il costo del professionista dovesse essere superiore al vostro credito o a buona parte dello stesso, provate a presentare la domanda in modo autonomo, magari confrontandovi con il curatore della procedura stessa.
Se avete necessità di approfondimenti o consulenze, il Dott. Russo rimane a disposizione.
Riporto nuovamente qui i suoi contatti.
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