La nuova legge sulle criptovalute è ora ufficiale
Di Davide Grammatica
Insieme alla Legge di Bilancio, sono state approvate in Italia le nuove regole per la tassazione delle criptovalute, in vigore dal 1° gennaio 2023
La nuova legge sulle crypto
La Legge di Bilancio è stata approvata in una corsa contro il tempo anche in Senato (nelle ultime ore), e con essa anche le nuove regole per la tassazione delle criptovalute. Dal 1° gennaio 2023 entrerà quindi in vigore la nuova normativa, con gli Art. 31-35 della bozza che avvieranno il nuovo processo di regolamentazione.
Non ci sono particolari novità rispetto alla bozza, ma è utile ripercorrerne i punti principali, partendo dalla nuova definizione di “crypto-attività”, soggetta alla legislazione, e che consiste nella “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Fino ad ora, l’unico riferimento normativo era rappresentato dalle singole “interpretazioni” dell’Agenzia delle Entrate, che classificava le crypto alla pari delle valute estere facendo riferimento alla loro imposizione fiscale.
I punti fondamentali
Da questo momento, quindi, le criptovalute vengono quantomeno definite come “asset digitali”, e verranno tassate in caso di cash out in fiat e di trasferimento a terzi (per es. acquisto di beni o servizi). Le plusvalenze, invece, avranno aliquota al 26%, ma solo al superamento di 2mila euro annui.
Viene inoltre introdotta quella da alcuni definita “sanatoria”, la quale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva al 3,5%, permette di mettere in regola chiunque avesse effettuato un cash out precedentemente al 1° gennaio 2021, offrendo la possibilità di affrancare il valore al 1° gennaio 2023 pagando il 4,67% all’anno per 3 anni.
Le plusvalenze soggette a tassazione, nello specifico, sono calcolate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto, mentre le eventuali minusvalenze di importo superiore ai 2mila euro possono essere portate in deduzione integrale dalle plusvalenze degli anni successivi, non oltre il quarto.
Per quanto riguarda la “donazione” di un asset crypto, invece, la legge stabilisce che si assuma il costo di acquisto del donante. In questo senso, verranno considerate plusvalenze quelle relative a casi di trasferimento a soggetti diversi dagli intestatari.
In un’ottica più generale, la Legge di Bilancio si è impegnata a definire anche alcune linee guida per la regolarizzazione delle attività che hanno avuto luogo prima della sua entrata in vigore. Per chi non ha indicato le crypto detenute alla data del 31 dicembre 2021 (e in assenza di cash out), sarà quindi possibile regolarizzare la posizione versando una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. In caso cash out da dichiarare, invece, sarà concessa un’imposta sostitutiva del 3,5%.
Come già anticipato, è anche prevista dalla legge la rivalutazione del valore delle cripto-attività detenute al 1 gennaio 2023. In luogo del costo o valore di acquisto è possibile assumere il valore a tale data attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%, rateizzabile in 3 rate annuali, con prima rata da versare entro il 30 giugno 2023.
È concessa quindi la “facoltà” di rideterminare il costo di carico attraverso il pagamento dell’imposta, il che potrebbe essere conveniente in caso di detenzione di molte stablecoin e in presenza di pochi bonifici di investimento effettuati.
NB: rimane l’imposta di bollo del 2×1000 sul valore delle cripto-attività.
In sostanza, chi non ha dichiarato nulla andrà a pagare lo 0,5% sul valore delle crypto possedute al 1° gennaio degli anni in questione. Nel caso di cash out precedenti al 1° gennaio 2021 non dichiarati, l’imposta sostitutiva sarà del 3,5% su questi ultimi. Tutti quelli che registrano valori di carico inferiori rispetto al valore attuale potranno rivalutare il capitale al 1° gennaio 2023, versando all’AdE il 14% sul valore del capitale periziato (in 3 anni). Infine, le plusvalenze fatte dal 1° gennaio 2022 sono tassate al 26%.
Se vuoi saperne di più, ecco un approfondimento più strutturato.
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