Perché si ha diritto ad un rimborso?
L’anno fiscale 2023 è stato il primo per il quale si è resa applicabile la normativa fiscale italiana sulle cripto-attività.
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Tale normativa si basa sull’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il quale identifica come redditi diversi, sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
Sono proprio questi 2000€ il fulcro di tutto: inizialmente furono definiti come soglia, ovvero cifra sopra la quale occorre pagare le plusvalenze su tutto.
Esempio: nel 2023 hai totalizzato 1900€ di plusvalenze? Non paghi imposte.
Ne hai realizzati 2100? Paghi il 26% su tutti i 2100, ovvero 546€ di imposte.
Tra l’altro, non c’erano dubbi né ambiguità a riguardo: il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate calcolava l’imposta sull’intera somma qualora eccedesse i 2000€ (come nell’esempio di poco fa).
Il 30 Aprile 2025 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia una serie di FAQ che cambiano tutto: al loro interno viene chiaramente specificato che i 2000€ sono una franchigia, non una soglia, e viene espressamente detto che chi ha usato i 2000€ come soglia nell’anno precedente ha diritto al rimborso:
Puoi vederle anche tu stesso, guarda: FAQ Agenzia delle Entrate
Cerchiamo di capire meglio cosa significa, le implicazioni di questa cosa, e la procedura per richiedere il rimborso.
Indice
2000€ Soglia vs Franchigia: cosa cambia?
Le due parole sono simili, ma profondamente diverse come significato e, soprattutto, come esborso da parte del contribuente.
Il termine “soglia”, infatti, implica che superato quel valore si paghi l’imposta sull’intera somma.
Ripropongo l’esempio fatto nel paragrafo precedente:
Se nel 2023 hai totalizzato 1900€ di plusvalenze, non paghi imposte poiché sotto soglia dei 2000.
Se ne hai realizzati 2100, paghi il 26% su tutti i 2100, ovvero 546€ di imposte. Sei sopra soglia = paghi su tutto.
Considerando invece i 2000€ come franchigia, cambia tutto:
Se nel 2023 hai totalizzato 1900€ di plusvalenze, non paghi comunque imposte poiché sotto i 2000.
Se ne hai realizzati 2100, paghi il 26% solo sull’eccedenza dei 2000, ovvero su 100€ di plusvalenze. Questo significa che paghi solo 26€ anziché 546.
Hai pagato tasse crypto nel 2024? Hai diritto al rimborso!
Eccoci arrivati al dunque: se hai pagato le tasse sulle plusvalenze crypto nel 2024 (per l’anno fiscale 2023), hai diritto quindi ad un rimborso di 520€.
Il motivo è semplice: hai considerato i 2000€ come soglia anziché franchigia, quindi ti spetta un rimborso del 26% su quei primi 2000€, pari a 520€.
Il rimborso è fisso per tutti coloro che hanno pagato imposte sulle plusvalenze, poiché:
- Se avevi <2000€ di plusvalenze: hai pagato zero, non devi richiedere rimborso
- Se avevi > 2000€ di plusvalenze: hai pagato 520€ (26% di 2000€) più del dovuto, hai diritto a rimborso di quella somma.
Dato che nessuno ha voglia di regalare soldi all’Agenzia delle Entrate, vediamo come richiedere il rimborso.
Come richiedere il rimborso sulle tasse crypto 2024
Per prima cosa scarica questo modulo e compilalo come indicato: SCARICA MODULO RIMBORSO.
Tranquillo, hai tempo 48 mesi dalla data del pagamento del tuo F24.
- Nella sezione “direzione provinciale di ___” indicare la città in base al proprio domicilio fiscale nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
-
Se non disponete di un indirizzo pec potete lasciare vuoto il relativo campo.
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L’invio può essere fatto alternativamente:
a) Tramite indirizzo PEC / email: in questo caso potete trovate l’indirizzo PEC a cui inviare dal
seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali
b) Posta ordinaria.
c) Servizi telematici.
d) Direttamente allo sportello in sede dell’Agenzia delle Entrate.
Quando arriva il rimborso? Esiti dell'istanza
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
1. La domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte su questa pagina del sito dell’AdE
2. La domanda è respinta. Potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di “silenzio rifiuto”, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso come descritto su quest’altra pagina del sito dell’AdE
Hai bisogno di aiuto nella procedura?
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